ART. 1) Costituzione e Sede
1. L’ASSOCIAZIONE dottoressa ANNAROSA ANDREOLI ETS”, senza fini di lucro, apolitica e apartitica con finalità esclusivamente di solidarietà sociale, è costituita ed aperta alle persone che, in onore della memoria della dottoressa Annarosa Andreoli, venuta a mancare in Bologna il 3 agosto 2002, intendono operare concretamente per fini di filantropia.
2. L’utilizzo dell’acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all’iscrizione dell’Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Gli estremi dell’iscrizione devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. La sede è in Bologna, Galleria Marconi 1.
4. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di domiciliare la sede operativa della ASSOCIAZIONE altrove.
5. La durata dell’ ASSOCIAZIONE è a tempo indeterminato.

Art. 2) Attività sociale
L’ASSOCIAZIONE non ha finalità di lucro e intende operare per perseguire la solidarietà sociale favorendo:
1. lo sviluppo di un progetto educazionale rivolto all’età adolescenziale per individuare, e se possibile, correggere quelle manifestazioni comportamentali, sintomi di un malessere relazionale con se stessi e con gli altri ( persone fragili, ambiente familiare, educatori scolastici, rappresentanti dell’autorità);
2. la collaborazione con i rappresentanti scolastici per individuare i segni che possano svelare comportamenti devianti:
• possibile dipendenze da sostanze
• possibile consumo di alcolici
• disturbi nelle abitudini alimentari che si traducano in un diverso rendimento attentivo e che pregiudichino  l’apprendimento scolastico
1. lo stanziamento e l’impiego gratuito di risorse a tale finalità, e specificamente per quegli individui in difficoltà economica, impossibilitati a poter affrontare un percorso di recupero  salutistico
L’ Associazione si prefigge di finanziare, con borse di studio o altre risorse,  l’attività di assistenza e di ricerca scientifica in strutture universitarie o comunque abilitate e qualificate, escludendo espressamente di voler porre in essere attività di ricerca in proprio, ma ricercando espressamente figure di supporto (psicologi, pedagoghi, medici) che possano svolgere attività di counselling e che producano un report a fine attività, che documenti i risultati ottenuti.

Art. 3) Patrimonio
Formano il patrimonio dell’Associazione:
1. le quote sociali annue versate dai soci;
2. i contributi straordinari, le eventuali sovvenzioni, le donazioni ed i lasciti testamentari;
3. gli eventuali proventi derivati dall’attività dell’ Associazione.

Art. 4) Organi dell’ Associazione
Gli organi dell’ Associazione sono:
l’Assemblea degli associati
il Consiglio Direttivo
il Presidente
il Collegio dei Revisori

Art. 5) Soci
1. Possono prendere parte alle iniziative dell’Associazione tutti coloro che, condividendone le finalità, mettano a disposizione un loro qualsiasi contributo per il perseguimento degli obiettivi concreti di volta in volta indicati. Per assumere la qualifica di associati è necessario presentare la domanda ed essere ammessi dal Consiglio Direttivo.
2. Nella domanda di adesione l’aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell’associazione e l’eventuale regolamento.
3. L’iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo e si perfeziona con il versamento della quota annuale.
4. La quota sociale potrà essere di volta in volta aggiornata su proposta del Consiglio Direttivo e approvazione dell’Assemblea dei Soci.
5. Tutti i soci hanno gli stessi diritti.
6. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di attribuire ai soci diverse qualifiche, come socio simpatizzante, socio sostenitore, socio benemerito od altre.
7. Sono soci onorari coloro che, a giudizio del Consiglio Direttivo, acquisiscano particolari benemerenze in campo scientifico e sociale.
8. Viene espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e tutti gli associati o partecipanti maggiori di età hanno sempre il diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli Organi Direttivi dell’ ASSOCIAZIONE.
9. Con deliberazione del Consiglio Direttivo, possono essere esclusi dall’Associazione i soci:
• che hanno un comportamento incompatibile con i principi dell’Associazione;
• che non versano la quota annuale decorsi sei mesi dalla scadenza.
1. Gli associati possono recedere dall’ Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo almeno un mese prima della scadenza dell’esercizio.
2. Il recesso avrà decorrenza con effetto dall’inizio dell’esercizio successivo.

Art. 6) Assemblea
1. L’ ASSEMBLEA degli Associati verrà convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio e della relazione annuale sull’esercizio della gestione e negli altri casi previsti dall’art. 20 del codice civile entro il 30 giugno.
1. La convocazione avviene mediante pubblicazione sul sito Internet o lettera spedita almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la riunione per posta ordinaria  o a mezzo posta elettronica tramite PEC o indirizzo di posta elettronica che ne garantisca il ricevimento e potrà contenere, oltre all’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno, anche la data per la seconda convocazione (da tenersi almeno il giorno successivo).
1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, che nominerà un segretario.
1. La riunione sarà valida in prima convocazione con l’intervento della maggioranza degli associati, ed in seconda convocazione qualsiasi sia il numero degli intervenuti.
1. Quanto sopra è valido anche qualora siano in discussione modifiche allo Statuto e rinnovo delle cariche.
2. Avranno diritto di voto coloro che risulteranno iscritti al momento dell’Assemblea, mentre potranno essere eletti solo i soci iscritti da almeno tre mesi.
3. Le votazioni si svolgeranno per scrutinio segreto e risulteranno eletti coloro che avranno raggiunto il maggior numero di voti.
1. La graduatoria resterà valida nel caso si dovesse procedere a sostituzione di uno  più consiglieri.
1. Delle riunioni dell’Assemblea verrà redatto un verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art. 7) Consiglio Direttivo
1. Il CONSIGLIO DIRETTIVO è composto di 3 membri nominati dall’ Assemblea dei soci, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
2. L’assemblea degli associati può nominare un Presidente Onorario, che rimarrà in carica per il medesimo periodo del Consiglio Direttivo.
3. Le cariche sociali sono gratuite
4. Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente ed il Vice-Presidente nel proprio seno nonché il Segretario.
5. Le cariche devono essere disgiunte.
6. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente (in caso di impedimento dal Vice-Presidente), quando lo ritenga necessario e ne venga richiesto da almeno 1 Consigliere o dal Presidente del Collegio Sindacale e in ogni caso almeno una volta ogni 6 mesi.
1. La convocazione dovrà essere fatta a mezzo lettera spedita per posta ordinaria o elettronica a tutti i Consiglieri almeno cinque giorni prima della data dell’adunata e dovrà contenere, oltre all’indicazione del giorno, ora e luogo della riunione, l’elenco degli argomenti da trattare.
1. In caso straordinario il Presidente si riserva il diritto di convocare nel giro di 24 ore il Consiglio, qualunque sia il numero disponibile di consiglieri e con qualunque mezzo. Quanto deciso dovrà essere  ratificato dal Consiglio entro 1 mese.
2. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o ad uno dei suoi membri. In particolare il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell’Associazione, propone all’assemblea l’ammontare delle quote associative annue, delibera sull’ammissione e sull’esclusione degli associati, predispone il bilancio di esercizio e la relazione annuale sull’esercizio della gestione, nonché su ogni altro argomento sottoposto al suo esame.
3. Esso delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
4. In caso di parità di voti si avrà per approvata la proposta che abbia accolto l’adesione del Presidente o, in sua assenza, del Vice-Presidente.
5. Qualora un consigliere non intervenga ad almeno tre riunioni consecutive senza giustificazione, potrà, su proposta del Consiglio Direttivo, essere sostituito dal primo dei non eletti.
6. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono trascritte in apposito verbale.
7. I verbali sono sottoscritti da tutti i Consiglieri presenti.

Art. 8) Presidente
1. Il PRESIDENTE o nel caso di sua assenza o impedimento il Vice-Presidente, rappresenta legalmente di fronte a terzi ed in giudizio l’Associazione e svolge le funzioni indicate nel presente atto e per legge.

Art. 9) Collegio dei Revisori
1. Il Collegio dei Revisori, qualora sia obbligatoria lo nomina,  è composto di 3 membri nominati dall’Assemblea dei soci; essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
2. Il Collegio dei Revisori è l’organo addetto al controllo della regolarità delle scritture e dei conti dell’Associazione e ne riferisce annualmente all’Assemblea con una relazione da allegare al bilancio.

Art. 10) Comitati consultivi ed esecutivi
1. Il Consiglio Direttivo può nominare uno o più Comitati con funzioni consultive del Consiglio Direttivo medesimo su specifiche materie o per incaricarli dell’esecuzione di specifiche attività.

Art. 11) Anno finanziario
L’anno finanziario decorre dal 1° gennaio di ogni anno solare.

Art. 12) Utili ed avanzi di gestione
E’ fatto divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri ETS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 13) Scioglimento
In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, terminata la liquidazione, dovrà essere devoluto ad altri ETS od a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Se possibile e conforme a quanto sopra, i beni saranno devoluti al reparto di neurologia dell’istituto di clinica pediatrica dell’Università di Bologna.

Art.14) Rinvio
Per tutto quanto non previsto negli atti dell’Associazione valgono le norme del codice civile e delle altre leggi in materia.